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Novità per memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

trasmissione telematica

Dal 1° luglio è scattato l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per tutti gli altri, l’obbligo decorrerà a partire dal 1 gennaio 2020

Come noto, tale obbligo sostituisce la registrazione dei corrispettivi e anche la certificazione dei corrispettivi mediante rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, ferma restando la necessità di emettere la fattura se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Il nuovo regime implica l’acquisto di un nuovo registratore telematico idoneo ad effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi o l’adattamento di quello già in uso presso gli esercizi. A tali fini, è stato previsto un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta per ciascuno strumento, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento.

Nell’ottica di fornire agli associati una guida di ausilio sull’argomento, la Fipe ha predisposto un dossier di sintesi e riepilogativo dei principali provvedimenti emanati medio tempore, nonché dei chiarimenti forniti, dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che trovate in allegato a questo articolo.

Con riferimento a tale obbligo, è utile segnalare che la Legge 28 giugno 2019, n. 58 con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Crescita”, per quanto d’interesse in questa sede, ha apportato le seguenti novità:
a) la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi potrà avvenire entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione e non più il giorno stesso come originariamente previsto; 
b) nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, non verranno applicate sanzioni nel caso in cui la trasmissione sia effettuata, seppur in ritardo, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera;

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 15/E/2019) ha comunicato che, considerate le novità normative introdotte con la conversione in legge del D.L. “Crescita”, coloro i quali non hanno ancora potuto dotarsi del nuovo registratore telematico per memorizzare e trasmettere i corrispettivi, potranno continuare ad utilizzare, per i prossimi sei mesi, il vecchio registratore di cassa o continuare ad emettere le ricevute fiscali, senza incorrere in sanzioni, purché la trasmissione dei dati avvenga entro il mese successivo, con le modalità indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia, Prot. n. 236086/2019 e nelle relative specifiche tecniche, consultabili al seguente link  https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+04072019+-+st+corrispettivi+fase+transitoria

La trasmissione telematica può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario. In tal caso, quest’ultimo rilascierà al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale al cliente e la tenuta del registro dei corrispettivi fino all’attivazione del registratore telematico.

Nel primo semestre, restano altresì esclusi dall’applicazione delle sanzioni i soggetti passivi IVA che, pur avendo tempestivamente attivato il Registratore Telematico, effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

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